Le cause impeditive delle unioni civili
Quali sono le cause impeditive delle unioni civili, secondo la Costituzione Italiana?
Soprattutto negli ultimi anni, in Italia le Unioni Civili sono una fonte di dibattito all’ordine del giorno. Esattamente come per i matrimoni, anche quando parliamo di Unioni Civili parliamo di un atto pubblico ufficiale, oltre che di una scelta d’amore. Attualmente, la Costituzione Italiana elenca sia le cause impeditive per le Unioni Civili, sia le cause che possono invalidare l’atto dopo la sua ufficializzazione.
Tutte le cause impeditive delle unioni civili
secondo la Costituzione Italiana
Le cause impeditive delle unioni civili, secondo la Costituzione Italiana, sono attualmente 5:
1. la minore età delle parti;
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2. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
3. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. Nel caso in cui l’istanza d’interdizione sia soltanto avanzata e non giudicata, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile. Il procedimento quindi non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato. Oltre che dal pubblico ministero, l’unione dell’interdetto può essere impugnata anche dai soggetti indicati dall’art. 119 c.c. richiamato dal comma 5 dell’art. 1;
4. la sussistenza tra le parti di rapporti di familiarità ascendenti e discendenti: fratelli e sorelle, zio e nipote, zia e nipote, naturalmente genitori e figli;
5. la condanna definitiva di una delle parti per omicidio o tentato omicidio.
Le cause di annullabilità delle unioni civili
Ciò che, invece, può invalidare un’unione civile è:
• l’estorsione violenta del consenso all’unione;
• il consenso ottenuto per timore di eccezionale gravità;
• il consenso determinato da un errore sull’identità della persona;
• il consenso determinato da un errore essenziale sulle qualità personali dell’altra parte.